Art. 8.
(Disposizioni transitorie).

      1. I magistrati onorari, nominati con decreti ministeriali emanati anteriormente alla data del 31 luglio 2002, i quali siano in servizio effettivo da almeno tre anni dalla nomina ministeriale alla data del 31 dicembre 2005, continuano ad essere addetti ai rispettivi uffici nella sede ove esercitano le funzioni.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i magistrati onorari di tribunale di cui al comma 1 devono presentare domanda di conferma al Consiglio superiore della magistratura, il quale delibera la loro immissione nel ruolo di magistrati di complemento entro i successivi tre mesi, previo parere del Consiglio giudiziario, anche in deroga ai limiti di cui al comma 4 dell'articolo 9.
      3. Resta ferma la facoltà dei magistrati di complemento di indicare nella domanda una sede diversa.
      4. I magistrati onorari che hanno presentato domanda, indicando una sede diversa ai sensi del comma 3, e sono stati confermati, hanno diritto di precedenza al tramutamento richiesto sulla base della data del decreto di nomina, all'interno del distretto

 

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della corte d'appello nella quale prestavano servizio come magistrati onorari.
      5. I magistrati onorari di tribunale che sono stati confermati ai sensi del comma 2 sono inseriti, ad ogni altro effetto, nel ruolo dei magistrati di complemento ai primi posti della graduatoria in base al criterio della più giovane età.